4.4. - Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi

 

Il Piano si attua per intervento edilizio diretto. Le aree a parcheggio privato previste all'art. 4.3. non concorrono al soddisfacimento delle aree a standards di cui al presente articolo.

Nell'ambito di tali aree la costruzione di centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- rapporto di copertura                           30               %

- indice fondiario                                      1               mc./mq.

- numero dei piani fuori terra                   2

- distanza dai confini                                5,00          mt.

- distanza da fabbricati latistanti            10,00          mt.

- distanza da fili stradali                         20,00          mt.

- distanza da rii arginati                         12,50           mt. fatti salvi i casi in cui sono previste distanze maggiori dalle tavole di progetto n. 2 e 3

- altezza massima                                   7,50 mt.

Queste aree sono state individuate ai sensi dell'art. 21 punto 2) della L.R. 56/77 e s.m.i. e dimensionalmente sono stabilite nella misura del 20% della superficie territoriale per aree di nuovo impianto e nella misura del 10% della superficie fondiaria per aree di riordino e completamento.

Tutti gli interventi edificatori relativi alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento di impianti produttivi devono prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui sopra:

a)qualora parte della particella catastale su cui avviene l'edificazione sia già definito in Piano come area per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la cessione potrà essere effettuata direttamente nel rispetto dei parametri di legge prima del ritiro del permesso di costruire

b)qualora la particella catastale su cui avviene l'edificazione sia libera delle aree a servizi dovrà il Concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire, monetizzare l'area da cedere calcolata nel rispetto dei parametri di legge.

  Il Comune conseguentemente si farà carico dell'acquisto e della sistemazione della corrispondente area negli ambiti allo scopo definiti sulle planimetrie di Piano.

  L'Amministrazione stabilirà per ogni intervento il costo unitario a mq. della monetizzazione.

  Le somme versate dai concessionari in luogo della cessione delle aree necessarie al rispetto del disposto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere incamerate su apposito capitolo di bilancio, con vincolo di destinazione, e quindi potranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto e la sistemazione ed arredo di aree da destinare ad attrezzature e servizi per le Aree Artigianali e Industriali come previste dal P.R.G.C..